News Item


Guarda Tutti Gli Articoli

Dasa' : re Diminuito raggio cimiteriale - sabato 28 settembre 2002 at 00:44

Il Sindaco di Dasa' Francesco Antonio Romano', ha mantenuto la sua principale promessa, fatta durante la recente campagna elettorale (qualcuno mantiene fede ai propri impegni con gli elettori!). Sul come abbiano potuto abbattere questo raggio cimiteriale non mi addentro, sono questioni tecniche, di cui non ho la competenza necessaria. Sapevo soltanto una cosa, che impediva in precedenza il realizzarsi di tale abbattimento ossia che il cimitero di Dasa' non era in regola con le norme igienico sanitarie.
E' indubbio pero' che cio' rappresenta una svolta per l'abitato di Dasa' che con i suoi pochini 6,19 Kmq ha poche chance di ulteriore sviluppo.
Poi se nel recente passato han fatto costruire una ventina di abitazioni in tale area, abusivamente, in qualche modo andava sanata tale situazione.
A maggior ragione se pensiamo che in tale area risiede il 50% dei giovani dasaesi al di sotto dei 15 anni; se poi pensiamo che alcuni tecnici han tentato di fare il condono delle case ad alcuni abitanti della zona (che hanno pagato progetto e varie pendenze statali) e si son fermati di fronte a tale ostacolo .... un tecnico non puo' mica conoscere tutte le norme dei Comuni, quando intraprende un condono edilizio!!! eppure tutti i muratori e non di Dasa' lo han sempre saputo ma questo significa poco:
indubbiamente sanare la zona e' cosa buona e giusta e quanto meno non diventera' ulteriore motivo di raccolta voti nelle successive tornate elettorali, sempre se i lavori di attrezzatura della zona avranno durata all'interno di questa legislatura amministrativa.

mimc


Comunque l'esperto di ItaliaGov del Sole 24 ore si esprime nel merito cosi: L'articolo 28 della legge 1.8.2002, n.166 in G.U. n. 181 del 3.8.2002 stabilisce che i cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. Tuttavia la norma, modificando il precedente disposto
dell'articolo 338 del Regio decreto 24 luglio 1934, n.1265 prevede, inoltre, che "Il Consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri quando ricorrono, anche alternativamente, le seguenti condizioni:
a ) risulti accertato dal medesimo Consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere diversamente;
b ) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno a livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi
della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli notevoli rilevanti ovvero da pareti o da impianti ferroviari".
Pertanto, se il Sindaco ritiene che esistono le condizioni di cui sopra e il Consiglio comunale, dopo avere acquisito il parere favorevole della ASL,
approva la distanza a 50 metri, tale decisione è legittima, in quanto prevista dalla legge.

****

LEGGE 1 agosto 2002, n. 166 (in G.U. n. 181 del 3 agosto 2002 - Suppl. ord. n. 158) - Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.

Art. 28.
(Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali)

1. All’articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge»;
b) i commi quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti:
«Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l’ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:
a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
b) l’impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.

Per dare esecuzione ad un’opera pubblica o all’attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell’area, autorizzando l’ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre.
Al fine dell’acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.
All’interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso, tra cui l’ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d’uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457».
(ndr articolo 31 implicitamente abrogato dall'articolo 3 del d.P.R. n. 380 del 2001)


2. All’articolo 57 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, i commi 3 e 4 sono abrogati.


home page




Per inviare una tua notizia alla redazione, posta qui:

news per la redazione altomesima


Powered by Web Wiz Site News version 3.06
Copyright ©2001-2002 Web Wiz Guide